
Gas e luce: No alle modifiche unilaterali delle tariffe
Decreto Draghi
E' possibile per una azienda di erogazione del servizio luce e gas modificare, in modo unilaterale, le condizioni contrattuali o le tariffe del Vostro contratto?
La risposta, naturalmente, è NO
Il codice del consumo chiarisce come l'azienda possa proporre al consumatore solo una proposta di modifica delle condizioni contrattuali, secondo precise modalità e termini.
In particolare: il fornitore dovrà inviare al cliente una lettera racc. A/R o mail in cui, in modo chiaro e dettagliato, va a specificare le modifiche contrattuali proposte, l'impatto delle modifiche sull'economia generale del contratto e ricordando, inoltre, al cliente stesso che, entro tre mesi, potrà recedere liberamente dal vincolo e cambiare gestore.
Questa la normativa generale.
Al di là delle garanzie generali accordate al consumatore, tuttavia, tese essenzialmente ad evitare comportamenti vessatori da parte delle aziende di servizi, ricordiamo inoltre che, con provvedimento specifico ( articolo 3 del D.L. 115 del 9 agosto 2022 ) il governo ha provveduto a rafforzare la tutela del consumatore, rispetto a potenziali abusi, andando a stabilire, in modo chiaro e cristallino, che "fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte."
Se avete tariffe vincolate, pertanto, e se la Vs. azienda di fornitura gas e luce tenta di modificare, peggiorandole, le tariffe stesse sappiate che fino al 30 aprile 2023 ciò non è possibile.
Contestate,
quindi, qualsiasi modifica e, nel caso, cambiate gestore.
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